Come fare per soccorrere un randagio ferito

Come fare per soccorrere un randagio ferito

L’articolo 189, o meglio: il nuovo articolo 189 del Decreto Legge 285 del 1992 specifica che è fatto l’obbligo agli automobilisti di fermarsi e di prestare soccorso agli animali.

Ma questo non è una novità poiché tutti gli animali sono protetti dai maltrattamenti e la mancata somministrazione di cure an un animale è stata riconosciuta dalla Corte di cassazione come un vero e proprio maltrattamento, in violazione al Titolo IX bis del Codice Penale.

Per il Codice della Strada, l’automobilista che abbia causato direttamente od indirettamente con il suo comportamento un danno ad un animale, da affezione, da reddito o protetto, è tenuto a fermarsi e a “mettere in atto tutte le misure idonee”.

Se non si è veterinari, spesso le “misure idonee” sono molto limitate, specialmente nel caso in cui l’animale sia ferito in modo grave, improvvisandosi soccorritori, infatti, rischieremmo di fare ulteriori danni all’animale e, non raramente, di subire noi stessi qualche ferita.

La misura più idonea sarebbe quindi quella di chiamare un medico veterinario che sia in grado di affrontare la situazione.

E difatti il codice della strada stabilisce che non si deve muovere l’animale ma occorre chiamare un veterinario oppure le forze dell’ordine. Si può chiamare il Corpo Forestale dello Stato (1515), si possono chiamare i Carabinieri (112), si può chiamare la Polizia di Stato (113), la Guardia di Finanza (117), le varie Polizie Municipali, Locali e Provinciali, si può chiamare il Servizio Veterinario della ASL di zona.

Se siamo dotati di cellulare con connessione ad internet, possiamo collegarci al sito struttureveterinarie.it, una piattaforma di georeferenziazione delle strutture veterinarie nazionali autorizzabile, scaricabile gratuitamente su smartphone, tablet e navigatori satellitari.

Le spese veterinarie sono a carico del soccorritore, ma se l’animale è dotato di microchip, il soccorritore può cercare di rivalersi delle spese e degli eventuali danni sul proprietario dell’animale, appellandosi alla omessa custodia.

Ovviamente, sino a che l’animale non sia stato portato dal veterinario, non possiamo sapere con certezza se appartiene o meno a qualcuno: nel caso si tratti di un cane che ha occupato la corsia delle auto, il responsabile civile, nel caso di un cane che si riveli essere un randagio, dovrebbe essere il sindaco del comune di appartenenza.

Ovviamente, la nostra assicurazione auto dovrebbe coprire danni a persone o cose, animali inclusi, posto che riesce comunque difficile pensare che sia stato l’automobilista con il suo comportamento a causare un danno all’animale e non viceversa: non a caso, la responsabilità per omessa custodia, è una seria responsabilità civile che non si applica solo in caso di animali ritenuti pericolosi, ma si applica agli animali in genere proprio perché possono, invadendo il manto stradale, causare incidenti anche molto gravi.

Le disposizioni di legge sul soccorso di animali feriti restano quindi non propriamente esaustive e, soprattutto, sembra che vadano in realtà in una direzione che non è quella della tutela e della cura degli animali, scaricando in modo che parrebbe improprio la responsabilità, civile ed economica, sugli utenti della strada e causando, quindi , proprio il rischio di mancato soccorso che, pur se vietato, in realtà non basta a incentivare il soccorso vero e proprio.

Non mancano anche elementi davvero confusionari, come l’aver riunito in una unica voce i cani, che se sono dotati di microchip hanno un responsabile civile, che per altro pagherà una multa per omessa custodia, se non hanno microchip dovrebbero, teoricamente, essere di responsabilità del comune di appartenenza. Unendo poi anche gli animali selvatici e gli animali da reddito in un unico regolamento, la faccenda diventa davvero complicata.

Resta il buon senso, l’unico che ci venga in aiuto: se un animale è ferito in modo grave, chiamiamo o il nostro veterinario o la ASL veterinaria.

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